Leggi e regolamentazioni

Contabilizzazione del calore: le principali normative vigenti su tutto il territorio nazionale

Un quadro completo delle attuali normative e disposizioni vigenti su tutto il territorio nazionale riguardanti il tema della contabilizzazione del calore.

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D.lgs 102/2014

del 4 luglio 2014

"Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE".

Il decreto stabilisce un quadro di misure atte al miglioramento dell'efficienza energetica stipulate al fine di conseguire un risparmio energetico nazionale. Fra le misure prese in considerazione troviamo quelle indicate all'articolo 9 relative alla "misurazione e fatturazione dei consumi energetici":

 

Articolo 9, comma 5, lettera b

"b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;"

Articolo 9, comma 5, lettera c

"c) nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi effi cienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. [...]"

Articolo 9, comma 5, lettera d

"d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. [...]"

Sono previste sanzioni pecuniarie per chi non installa entro il termine fissato i sistemi di contabilizzazione, così come per chi non ripartisce le spese di riscaldamento secondo la norma UNI 10200.

Le verifiche riguardanti la corretta esecuzione dei lavori d'installazione apparecchiature verranno effettuate durante le attività di ispezione degli impianti termici previste ai sensi del DPR 74/2013.

 

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UNI 10200

Aggiornamento Giugno 2015

"Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria - Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria".

La norma tecnica indica i principi per una corretta ed equa ripartizione delle spese di climatizzazione invernale e ripartizione spese acqua calda sanitaria in edifici di tipo condominiale, provvisti di sistemi per la termoregolazione e la contabilizzazione dell'energia termica. Fornisce le indicazioni per la ripartizione delle spese in proporzione ai consumi volontari delle singole unità immobiliari incentivando la riduzione degli sprechi.

La norma è indirizzata a tutti gli operatori del settore dei servizi di contabilizzazione, nonché agli amministratori condominiali preposti alla ripartizione delle spese.

 

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LEGGE 10/91

"Norme per l'attuazione del piano energetico in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia". del 9 gennaio 1991

Stabilisce la definizione delle maggioranze per le delibere delle assemblee condominiale in materia di installazione di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore. L'articolo 26, comma 5 della legge 10 viene modificato in base all'art. 28, comma 2, della legge n° 220 del 2012 inerente le modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Il nuovo articolo 26, comma 5 recita:

 

Articolo 26, comma 5, Legge 10

"per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del Codice Civile"

Articolo 1120, comma 2, Codice Civile

"i condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: [...]"

Articolo 1136, comma 2, Codice Civile

"sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio."

Le delibere riguardanti la contabilizzazione e termoregolazione del calore necessitano dell'approvazione durante l'assemblea condominiale con la maggioranza dei condomini che corrisponda alla metà del valore dell'edificio.

 

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D.P.R. 551/99

del 21 dicembre 1999

"Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia."

Facciamo notare l'articolo 5 che rende obbligatoria la contabilizzazione anche in edifici di nuova costruzione.

 

Articolo 5

"[...] Ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n° 10, gli impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni unità immobiliare. "


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D.P.R. 74

del 16 aprile 2013

"Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4m comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n°192"

 

 

  

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D.P.R. N° 59

del 2 aprile 2009

"Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia."

Il D.P.R. pubblicato è uno dei tre decreti che il Governo ha emanato per l'attuazione dei D. Lgs. 192/2005 e 311/2006 che recepiscono in Italia la Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
I punti più salienti del D.P.R. 59 li troviamo all'articolo 4 :

- Adozione di contabilizzazione nel caso di mera sostituzione di generatore

Articolo 4, comma 6

"Per tutte le categorie di edifici, [...], nel caso di mera sostituzione di generatori di calore, [...], si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, [...], qualora coesistano le seguenti condizioni: [...] e) nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di piu' unita' immobiliari, [...] al fine di consentire contemporaneamente, in ogni unita' immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di comfort e dei limiti massimi di temperatura interna; eventuali squilibri devono essere corretti in occasione della sostituzione del generatore, eventualmente installando un sistema di contabilizzazione del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unita' immobiliare;"

-Mantenimento di impianto centralizzato sopra alle 4 unità abitative

Articolo 4, comma 9

"In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, [...], è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti; [...]."

-Obbligo di contabilizzazione in caso di ristrutturazione o installazione dell'impianto termico in edifici esistenti

Articolo 4, comma 10

"In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, [...], in caso di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione dell'impianto termico devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa. [...]"

-Errore massimo di misura dei contabilizzatori inferiore al 5%

Articolo 4, comma 11

"Le apparecchiature installate ai sensi del comma 10 devono assicurare un errore di misura, nelle condizioni di utilizzo, inferiore a più o meno il 5%, con riferimento alle norme UNI in vigore. Anche per le modalità di contabilizzazione si fa riferimento alle vigenti norme e linea guida UNI"

 

 

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